Comunicare l'avvio dei lavori per interventi edilizi liberi (CAL)

Descrizione

Comunicare l'avvio dei lavori per interventi edilizi liberi (CEL)

Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo o comunicazione, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1 recepito con modifiche  dalla Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, art. 3).

    Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.

    Approfondimenti

    Sono interventi edilizi liberi:

    • gli interventi di manutenzione ordinaria
    • gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni
    • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
    • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
    • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
    • l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi
    • le recinzioni di fondi rustici
    • le strade poderali
    • le opere di giardinaggio
    • il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie
    • le cisterne e le opere connesse interrate
    • le opere di smaltimento delle acque piovane
    • le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole
    • le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri
    • le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16/11/1977, n. 1918
    • l’installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria
    • la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione