Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici)

Descrizione

Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici)

Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:

  • campeggi
  • villaggi turistici

     

Approfondimenti

I campeggi sono esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento e possono anche tenere allestimenti minimi per i clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento

I villaggi turistici sono gli esercizi attrezzati con allestimenti minimi per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.  Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 5).

Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base al servizio offerto, all'ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative culturali e sportive:

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti, qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 4 e art. 5).

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Gli immobili dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività deve essere assicurato un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Sono escluse le installazioni igienico-sanitarie riservate. Devono inoltre essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti per consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere infine le caratteristiche funzionali elencate dalla Legge regionale 26/03/1993, n. 13, art. 4 e art. 5.

Attività correlate