Descrizione
La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di:
- indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento
- capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica
- biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario
- tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento
- oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Le disposizioni della Legge 22/02/2006, n. 84 si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service").
Approfondimenti
Le tintolavanderie possono cedere alla clientela, a titolo oneroso o gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, ad esempio smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Se l'attività presenta un consumo d'acqua medio giornaliero superiore a 20 mc occorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.
Se l'attività prevede impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare una comunicazione (Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):
- la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato
Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:
- le industrie di I classe
- le industrie di II classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
L'attività di lavanderia a secco è considerata industria insalubre di II classe, lettera c), punto 9 così come indicato nel Decreto ministeriale 05/09/1994.
Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.